Nuovi obblighi sui catastrofali per le imprese italiane
La scadenza si avvicina!
Entro il 31 marzo 2025, tutte le imprese italiane saranno obbligate per legge a sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni causati da terremoti, frane, alluvioni, esondazioni e inondazioni.
Si tratta di un requisito introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 per garantire maggiore sicurezza alle aziende in un Paese, l’Italia, in cui il 95% dei comuni è esposto a questi rischi.

A chi è rivolto l’obbligo assicurativo?
L’obbligo di assicurarsi, stabilito dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. Tuttavia, a partire dal Decreto Legge 39/2025, tutte le imprese con sede in Italia sono obbligate a stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e altri eventi naturali, entro le scadenze stabilite dalla normativa.
I punti principali della normativa
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025. L’obbligo ad assicurare è valido sia per le imprese che si assicurano sia per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.
Entro il 31 marzo 2025 le imprese sono state obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.
Con il nuovo Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, il termine entro il quale è necessario assicurarsi è stato differenziato in base alle dimensioni dell’impresa.
- Entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese. In questo caso, per i primi 90 giorni, non sono previste sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza
- Entro il 1 ottobre 2025 per le medie imprese
- Entro il 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Il provvedimento riporta anche i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (piccola, micro, media e grande impresa):
- Le piccole e microimprese sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 5.000.000 di euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 50 unità
- Le imprese di medie dimensioni sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 250 unità
- Le grandi imprese sono quelle che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 euro; numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità).
Secondo il DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023 sono tenute ad assicurarsi “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
Non essere in regola può comportare il rischio di veder negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di carattere finanziario in caso di calamità. In questo modo, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività.
Come chiarito dall’art. 1 bis della legge 189/2024 pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni – sia fabbricati che impianti e attrezzature – concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/ 2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).
- Come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
- Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).
- A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.
Sono tenute ad assicurarsi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigente”.
Pertanto, tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese si devono assicurare.
Del resto, la ratio della normativa è proprio quella di garantire un “ombrello protettivo” adeguato a tutte le imprese, ivi comprese quelle di minori dimensioni.

Cosa si deve assicurare?
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Contro quali eventi?
Alluvione, inondazione ed esondazione
Sisma
Frana

L’Italia è uno dei Paesi europei più esposti a fenomeni atmosferici estremi, e negli ultimi anni il numero di eventi distruttivi è aumentato in modo significativo. Un singolo evento catastrofico potrebbe compromettere la continuità della tua attività e mettere a rischio il tuo patrimonio aziendale. Immagina i danni che potrebbe subire la tua impresa in caso di un’alluvione o di un terremoto: fabbricati compromessi, macchinari inutilizzabili, interruzione della produzione e ingenti perdite economiche. Senza una copertura adeguata, i costi per ripristinare la tua attività potrebbero essere insostenibili.
Scopri la Polizza Protezione Calamità Naturali
Perché sottoscrivere la nostra polizza?
Con Protezione Calamità Naturali, la tua azienda è protetta dagli effetti devastanti di eventi catastrofali. Questa polizza ti offre:
Copertura per danni a fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature
Per ripristinare la tua attività senza dover sostenere spese insostenibili
Rimborso per merci e beni aziendali
Comprese materie prime, prodotti finiti e dotazioni d’ufficio
Indennizzo per interventi di sgombero, bonifica e ripristino del terreno
Per tornare rapidamente operativi e non compromettere la tua attività
Tutela del patrimonio aziendale
Per garantire la continuità della tua impresa anche nei momenti più critici
Quali sono i rischi per la tua impresa se non ti assicuri?
Le imprese che non si adeguano potrebbero non accedere alle sovvenzioni o agevolazioni pubbliche previste anche in caso di eventi catastrofali. Inoltre, senza un’assicurazione, potresti dover sostenere i costi di riparazione o
sostituzione dei beni danneggiati e non avere un sostegno economico in caso di interruzione o riduzione dell’attività produttiva
Hai tempo solo fino al 31 marzo 2025 per adeguarti alla normativa. Agire in anticipo significa mettere in sicurezza la tua attività e garantirti la massima tranquillità in caso di calamità naturali.